Al gestore di un’attività di bar-pasticceria – in seguito ad un’ispezione posta in essere dall’ASUR – veniva imposta l’osservanza di talune prescrizioni igienico-sanitarie a fronte delle mutate esigenze di sicurezza in ambito igienico-sanitario e di quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie di cui ai Regolamenti CE n. 178 del 2002, n. 852 del 2004 e n. 882 del 2004.
Tale sistema ha introdotto, infatti, il principio dell’autocontrollo igienico-sanitario – secondo cui ogni operatore deve adeguarsi, nel tempo, all’evoluzione ed alle nuove regole scientifiche – senza però garantire né tutelare il legittimo affidamento dell’imprenditore a considerare “in regola” la propria attività se autorizzata o comunque se esercitata senza ostacoli per un lungo lasso di tempo.
Nello specifico, l’Azienda Sanitaria richiedeva la creazione di un bagno separato per il personale addetto alla manipolazione degli alimenti rispetto a quello utilizzato dai clienti.
Il gestore, lamentando l’illegittimità di tale prescrizione si rivolgeva allo Studio Legale per una valutazione del caso.
Dopo un’attenta analisi, si decideva di impugnare il provvedimento sui seguenti motivi:
- 1) non è detto che si debba imporre un adeguamento strutturale e funzionale a tutti gli operatori che già esercitano un’attività in base ad autorizzazioni rilasciate da molto tempo e precedenti all’entrata in vigore della citata normativa comunitaria;
- 2) la realizzazione di un secondo bagno e di uno spogliatoio sarebbe, in concreto, impossibile in relazione alla planimetria e ai volumi disponibili, se non sacrificando lo spazio del laboratorio e riducendo gli ambiti di manovra del personale (circostanza dimostrata tramite una relazione tecnica, prodotta in allegato al ricorso).
Il procedimento veniva instaurato dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata per resistere alle avverse doglianze, insistendo nella legittimità del proprio operato.
Ebbene il TAR Marche-Ancona decideva di accogliere il ricorso condividendo appieno le censure della ricorrente.
La decisione del Giudice Amministrativo, vista l’attinenza a problematiche attuali, ha suscitato l’interesse di una rivista giuridica online, la quale ha redatto un articolo sul punto, consultabile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2017/03/28/autocontrollo-igienico-sanitario-obblighi-di-adeguamento-licenza-risalente-nel-tempo