Al gestore di un bar, nel corso di una stagione estiva, venivano notificati ben quattro verbali di accertamento da parte della Polizia Municipale, tutti scaturiti dal fatto che gli agenti, in serate differenti, avevano constatato che all’interno dei locali e dell’area esterna vi era un elevato rumore antropico caratterizzato da schiamazzi ed urla, oltre al fatto che gli avventori consumavano bevande in area esterna, ponendo in essere una situazione di degrado urbano.
Poiché le ragioni a fondamento della contravvenzione di per sé apparivano ingiuste, l’imprenditore decideva di rivolgersi allo Studio Legale per valutare la fattibilità di un’opposizione.
Le possibilità di vittoria apparivano sin da subito molto ridotte, alla luce del fatto che, in ogni caso, le verbalizzazioni di un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni fanno piena prova sino a querela di falso. Tuttavia la gravità del caso imponeva un doveroso “tentativo” (il locale rischiava la chiusura forzata a causa della recidiva, ribadendo che si trattava di quattro contravvenzioni per gli stessi motivi).
Si procedeva, pertanto, all’impugnazione di tutti e quattro i verbali dinanzi al Giudice di Pace.
Si costituiva la Pubblica Amministrazione interessata ed insisteva nella legittimità degli accertamenti e nella incontestabile veridicità delle verbalizzazioni degli agenti intervenuti.
In corso di causa veniva spiegato al giudicante che le opposizioni non erano intente a censurare l’operato della Polizia Municipale; quello che si voleva dimostrare era, piuttosto, invece, il comportamento comunque sempre diligente dei gestori che escludeva la configurabilità di una loro qualsiasi responsabilità per i fatti imputati.
Ebbene, attraverso documentazione fotografica ed attraverso l’escussione della prova orale, veniva dimostrato che il gestore incriminato si era concretamente attivato per evitare la verificazione dei lamentati disturbi alla quiete pubblica, sia attraverso l’esposizione di cartelli per dissuadere i clienti dal tenere comportamenti rumorosi al di fuori dell’esercizio, sia attraverso l’assunzione di personale di sorveglianza e persino adibendosi lui stesso ad attività analoghe di avviso e controllo per evitare situazioni di disturbo (avvisando la forza pubblica in caso di necessità).
Dunque la domanda che veniva posta al Giudice era la seguente: oltre a questo cos’altro potrebbe chiedersi al gestore di un locale, il quale non ha a disposizione alcuno strumento di coercizione nei confronti di chi non rispetti il divieto di stazionamento, né alcun potere di polizia? Si richiede, forse, all’imprenditore di seguire “passo passo” ogni avventore e magari utilizzare la forza per opporsi ad un comportamento inadeguato, rischiando non solo di commettere un reato (come ad esempio quello di violenza privata), ma anche di essere picchiato da qualche malintenzionato?
Detto ciò, all’esito dell’istruttoria, la causa veniva discussa oralmente ed il Giudice di Pace decideva, per tutti e quattro i ricorsi, di assolvere il gestore da qualsiasi responsabilità e, conseguentemente di annullare i verbali di accertamento.