Motociclo c.d. “Special” (Cafè Racer) ed antieconomicità della riparazione
Il proprietario di un motociclo c.d. “Special” (stile Caffè Racer) – ossia oggetto di personalizzazioni – si recava presso lo Studio Legale per ottenere informazioni circa la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni al suddetto mezzo a seguito di incidente stradale.
In particolar modo spiegava che il veicolo, regolarmente parcheggiato, veniva urtato da un’auto durante una manovra di retromarcia.
Il mezzo riportava ingenti danni, preventivati nell’importo di circa euro 8.000,00.
Interpellata la compagnia assicurativa per RCA, veniva nominato il perito per gli accertamenti del caso ed all’esito veniva inviava un’offerta risarcitoria di appena euro 1.000,00. L’assicurazione, nello specifico, non contestava la dinamica del sinistro (da ritenersi pacifica); tuttavia riteneva che la riparazione del mezzo fosse antieconomica, non considerando per nulla le personalizzazioni eseguite dal proprietario, ma prendendo a riferimento unicamente il valore di mercato del telaio originario (ed in particolare trattavasi di un motociclo ormai datato, di modico valore).
Il danneggiato decideva, pertanto, di rivolgersi allo Studio Legale per agire in giudizio al fine di ottenere il ristoro del residuo.
Iscritta, dunque, la causa a ruolo, si costituiva l’assicuratore il quale contestava le richieste dell’attore, ribadendo l’antieconomicità della riparazione. Nel corso del giudizio veniva spiegato al giudice che la convenuta non poteva prendere a riferimento il solo relitto ante-sinistro, essendo tenuta a fare delle ulteriori valutazioni, tra cui il fatto che trattavasi di un veicolo specificatamente progettato (con un’ingente spesa), regolarmente omologato, che non poteva assolutamente essere ripristinato attraverso l’esiguo importo di appena euro 1.000,00.
Attraverso l’escussione dei testimoni veniva provato che si trattava di un motociclo c.d. “special”, termine utilizzato per indicare una motocicletta realizzata o modificata artigianalmente, assemblato con personalizzazioni appositamente progettate, anche attraverso uno studio ingegneristico: da qui l’imprescindibilità della riparazione per l’attore.
Per di più, agli atti, si producevano riviste dedicate all’argomento, siti di informazione e di officine specializzate, a dimostrazione dell’esistenza di un vero e proprio mercato (le c.d. moto Cafè Racer).
Ebbene al termine dell’istruttoria, veniva ammessa la CTU Tecnica, che confermava appieno la particolarità del mezzo, la regolare omologazione (cosa molto importante, da cui non si poteva prescindere) e l’entità dei danni.
Evidenziata, dunque, l’inconfutabilità delle doglianze del proprietario del motociclo, prima della pronuncia della sentenza, parte attrice otteneva dalla convenuta Compagnia di assicurazione il risarcimento dovuto.