La guida in stato di ebbrezza è punita dall’art. 186 del Codice della strada. Sono previste tre fasce di punibilità che dipendono dal tasso alcolemico riscontrato al conducente:
Illecito amministrativo
Fascia A)
Quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,5 e 0,8 (g/l) è prevista soltanto una sanzione amministrativa con sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Sarà il Prefetto ad irrogare la sanzione e il provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Trattasi di una ipotesi non grave e parificata ad una qualsiasi contravvenzione amministrativa per violazione del codice della strada. Tuttavia la sospensione della patente per un periodo da 3 a 6 mesi, scelto a discrezione dal Prefetto, può comportare non pochi problemi per cui è sempre consigliabile rivolgersi ad un legale al fine di valutare se ricorrono le condizioni per impugnare il provvedimento.
Illecito penale
Fascia B)
Quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,8 e 1,5 (g/l) la condotta diviene penalmente rilevante. Si instaurerà un procedimento penale all’esito del quale verrà irrogata una pena detentiva e pecuniaria, oltre alla sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.
Fascia C)
Quando il tasso alcolemico è oltre 1,5 (g/l), il reato è punito più gravemente rispetto all’ipotesi B). La patente può essere sospesa anche per due anni. È altresì prevista la confisca del veicolo a meno che non appartenga a persona diversa da quella che ha commesso il reato.
Che si intende per confisca del veicolo?
Il mezzo (automobile o ciclomotore) viene sequestrato dalla pubblica amministrazione e, all’esito del processo penale, verrà letteralmente espropriato così che il proprietario ne perderà ogni diritto. Come sopra specificato, qualora il veicolo appartenga a persona diversa, la confisca non potrà avere luogo ma il periodo di sospensione della patente sarà raddoppiato.
Cosa succede in caso di incidente stradale?
Qualora la persona in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale, la condotta è ritenuta particolarmente grave. Attenzione: non importa la gravità dell’incidente per cui, anche un lieve tamponamento o il mancato coinvolgimento di altri veicoli comportano l’applicazione dell’aggravante con tutte le conseguenze del caso. Le sanzioni sono raddoppiate a prescindere che rientriate nella fascia A, B o C.
È disposto altresì il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (impossibilità di utilizzarlo).
Indicente stradale e fascia C
Nel caso in cui, a seguito di un incidente stradale, venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l) si è di fronte ad una condotta di elevata gravità per cui sarà disposta la revoca della patente di guida.
Differenze fra sospensione della patente e revoca della patente
Per sospensione si intende un periodo di tempo decorso il quale il titolare rientra in possesso della patente senza sostenere alcun esame abilitativo.
La revoca invece implica lo stralcio del titolo abilitativo per cui, chi la subisce, dovrà conseguirlo nuovamente sostenendo il relativo esame, non prima di 3 anni dalla sentenza.
Attenzione però: sia al termine del periodo di sospensione che per conseguire la nuova patente di guida a seguito della revoca, il responsabile dovrà rivolgersi alla Commissione medica territorialmente competente al fine di dimostrare di non essere un assuntore abituale di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. La Commissione medica effettuerà tutti gli esami necessari, psicologici e clinici.
Ancora più grave è l’ipotesi in cui terze persone riportino delle lesioni in quanto verrebbero contestati anche i reati di lesioni stradali o omicidio stradale (590-bis c.p. o 589-bis c.p.).
Cosa succede quando viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza (Fascia B o Fascia C)?
Si instaurano due procedimenti:
– Procedimento amministrativo/cautelare: nell’immediatezza del fatto il Prefetto cerca di evitare che il soggetto si ponga alla guida, di conseguenza emette un’ordinanza di sospensione della patente prima ancora che sia accertato il reato dal Giudice. Il termine di sospensione cautelare, solitamente, è rapportata al tasso alcolemico riscontrato.
– Procedimento penale: nelle ipotesi prevista nella fascia B) o C), si è detto che la condotta assume rilevanza penale pertanto si aprirà un vero e proprio procedimento presso il Tribunale competente.
All’esito del procedimento verrà irrogata la pena che costituirà, a tutti gli effetti, un precedente penale. Il Giudice disporrà anche il periodo di sospensione della patente di guida (o la revoca), scalando quello eventualmente imposto (e già scontato) dal Prefetto in via cautelare.
Il procedimento amministrativo/cautelare e quello penale si instaurano in contemporanea, per cui il soggetto non deve sorprendersi nel caso in cui riceva provvedimenti dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica. Ovviamente trattasi di provvedimenti distinti, che prevedono diverse soluzioni con termini stringenti, pertanto è opportuno rivolgersi immediatamente ad un legale.
Può essere evitato il procedimento penale?
Se sussistono determinate condizioni il processo penale può essere evitato. Innanzitutto è importante che non ci sia stato un incidente stradale.
In questo caso la normativa prevede che il soggetto, indipendentemente che abbia commesso il reato previsto e punito dalla fascia B o C, può chiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità. Per il tramite del proprio legale di fiducia, si cercherà una struttura convenzionata con il Tribunale che accetti di far svolgere lavori socialmente utili all’indagato.
Il periodo di lavoro sarà rapportato alla pena prevista per il reato commesso mentre gli orari saranno concordati con la struttura a seconda dei rispettivi impegni.
Nel caso in cui i lavori socialmente utili vengano svolti in maniera puntuale, il Giudice penale dichiarerà estinto il reato e dimezzerà il tempo di sospensione della patente di guida.
Con i lavori di pubblica utilità si evita anche la confisca del veicolo.
Nel caso in cui abbia commesso un incidente stradale senza coinvolgere terze persone?
In questo caso non sarà possibile svolgere i lavori di pubblica utilità nelle modalità previste dall’art. 186 Cds (ovvero quelle appena descritte) ma occorrerà far ricorso a riti alternativi.
Uno di questi è la “messa alla prova” ed è forse il più consigliato per la natura estintiva che lo contraddistingue.
La messa alla prova può essere richiesta nel caso in cui un soggetto abbia commesso un reato che prevede una pena massima inferiore ai 4 anni, per cui è compresa la guida in stato d’ebbrezza con incidente stradale.
L’imputato dovrà seguire una serie di regole, da stabilire a seconda dei casi e della storia dell’imputato stesso, fra cui l’esecuzione di lavori socialmente utili (come sopra). Tuttavia potrebbe essergli imposto anche il divieto di uscire a determinati orari, l’obbligo di frequentazione di corsi sui problemi legati all’abuso di alcol etc.
All’esito del periodo di messa alla prova, deciso sempre dal Giudice penale, se l’imputato avrà rispettato tutte le prescrizioni, il procedimento verrà dichiarato estinto e non vi saranno altre conseguenze.
È importante sapere che si può beneficiare della messa alla prova soltanto una volta.
Ovviamente tutto ciò presuppone che non ci siano stati errori nell’accertamento del reato e che l’imputato non possa difendersi nel processo penale. La scelta varia da caso a caso e deve essere effettuata seguendo il consiglio del proprio legale di fiducia.
Nel caso in cui siano state cagionate delle lesioni a terze persone o la morte, la fattispecie assume una connotazione diversa che richiede un ulteriore approfondimento.
Per quanto riguarda i neo-patentati?
I neo-patentati (inferiori agli anni ventuno o chi abbia conseguito la patente da meno di tre anni) sono soggetti a regole ancora più stringenti in quanto non possono assolutamente consumare alcolici e porsi alla guida. Il loro tasso alcolemico deve essere pari a 0 (g/l).
È prevista un ulteriore fascia che va da un tasso alcolemico superiore a 0 ma inferiore a 0,5. Trattasi di illecito amministrativo e non di fattispecie penale.
Per quanto riguarda le altre fasce, sono previsti degli aumenti di pena.
Avv. Marco Bagalini