Importante vittoria per lo Studio Legale Bagalini la decisione assunta dal Tribunale di Macerata con il quale si è concluso un caso di cronaca che ha interessato il Comune di Pollenza (MC) e sulla quale è stato redatto il seguente articolo:
Bambino cade dalla bici, si infilza il braccio in una cancellata
La questione fece molto scalpore per la particolare “cruenza” dell’evento, che richiese l’intervento della Polizia, dei Pompieri e dell’eliambulanza. Si è concluso l’iter giudiziale – attivato dai genitori della vittima in sede civile per il tramite dell’Avv. Stefano Bagalini del foro di Ascoli Piceno – ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni.
In pratica era accaduto che un bimbo di 10 anni percorrendo in bicicletta un marciapiede in località Casette Verdini (MC) perdeva l’equilibrio e cadeva sulla recinzione di uno stabilimento, rimanendo infilzato con il braccio destro in una delle sporgenze della ringhiera. Dopo l’archiviazione del caso in sede penale, i genitori hanno deciso di agire ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cosa in custodia) nei confronti del custode della recinzione, invocando la sussistenza del nesso causale tra la pericolosità della cosa (che presentava delle sporgenze nonostante fosse bassa rispetto al piano di calpestio) e le lesioni subite dal minore.
La risoluzione della controversia non era semplice: il bimbo, infatti, essendo minorenne era sotto la responsabilità e sorveglianza dei genitori, quando invece, nel momento del fatto, era da solo. Non a caso, la parte convenuta in giudizio contestava l’addebito eccependo l’esclusiva responsabilità dei genitori del minore ex art. 2048 c.c., rei di non aver vigilato adeguatamente sullo stesso e di avergli consentito di procedere in bici sopra un marciapiede adibito all’esclusivo transito pedonale. Ebbene, conclusa la fase istruttoria, il Tribunale di Macerata confermava il diritto al risarcimento dei danni subiti dal minore. Invero – come giustamente deduceva l’Avv. Stefano Bagalini – il fatto che il minore fosse solo e procedesse con la bici sopra il marciapiede non era sufficiente ad interrompere il nesso causale tra l’evento lesivo e la pericolosità intrinseca della cosa, laddove neppure la presenza dei genitori in loco avrebbe evitato la caduta (che potrebbe capitare a chiunque, anche ad un pedone) e le conseguenti lesioni, riconducibili eziologicamente ed esclusivamente alla inadatta conformazione della staccionata.
Il Tribunale maceratese così motiva: “Il richiamo all’art. 2048 c.c. è assolutamente improprio posto che il fatto illecito produttivo del danno non è stato posto in essere dal minore, nel qual caso i genitori sono chiamati a rispondere; l’evento lesivo non ha nulla a che vedere con la presenza in loco o meno dei genitori, ma con la pericolosità intrinseca della cosa […]. L’evento si sarebbe verificato anche se fossero stati presenti i genitori e, per la oggettiva conformazione della recinzione, poteva verificarsi anche a carico di un adulto che per un qualsiasi motivo (malore, perdita di equilibrio, disattenzione o altro) fosse caduto sui ferri appuntiti della recinzione alta solo un metro e mezzo. La sentenza è ritenuta di particolare rilevanza, laddove conferma l’importanza della pericolosità del bene in tutti quei giudizi in cui si discute sulla configurabilità o meno della (sempre molto dibattuta) responsabilità ex art. 2051 c.c.
È stata, infatti, riportata sia dalle cronache locali che dalla rivista giuridica “Altalex”.
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